Art. 42 
                        Regolamenti regionali 
    1.  Sono  approvati  dalla  Giunta   regionale,   previo   parere
obbligatorio della commissione consiliare competente da rendersi  nel
termine di sessanta giorni, trascorso il quale il parere  si  intende
favorevole, i regolamenti regionali: 
      a) di esecuzione e di attuazione di leggi regionali; 
      b) di  delegificazione,  previa  legge  di  autorizzazione  del
Consiglio regionale, che stabilisce i principi e  le  norme  generali
che regolano la materia e dispone l'abrogazione delle disposizioni di
legge con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento; 
      c) attuativi ed esecutivi di atti normativi  comunitari,  salvo
che la legge attribuisca al Consiglio la relativa competenza.