Art. 43 
                   Emanazione ed entrata in vigore 
                    dei regolamenti della Regione 
    1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione che vi
provvede entro cinque giorni dalla loro approvazione, con le  formule
previste dalla legge regionale. 
    2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che il regolamento stesso stabilisca un  termine
maggiore.