Art. 43 Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti della Regione 1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione che vi provvede entro cinque giorni dalla loro approvazione, con le formule previste dalla legge regionale. 2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che il regolamento stesso stabilisca un termine maggiore.