Art. 46 Principi generali dell'azione amministrativa 1. L'amministrazione regionale opera sulla base del principio di legalita', in virtu' dei poteri conferiti dalle leggi e dallo Statuto. 2. La Regione impronta l'attivita' amministrativa ai principi di imparzialita', buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita'. 3. La Regione promuove la semplificazione organizzativa e procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni. 4. La programmazione e' il metodo dell'attivita' regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento statale e comunitario. 5. E assicurato il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti ed e' prevista l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerita' del procedimento, la cui conclusione e' garantita entro un termine certo. La legge regionale predispone strumenti di tutela dei cittadini per i casi di omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti richiesti. 6. Nell'ordinamento dei servizi che dipendono dalla Regione e' assicurata la liberta' di scelta del cittadino a parita' di condizioni di accesso nel caso dei servizi essenziali.