Art. 46 
            Principi generali dell'azione amministrativa 
    1. L'amministrazione regionale opera sulla base del principio  di
legalita', in  virtu'  dei  poteri  conferiti  dalle  leggi  e  dallo
Statuto. 
    2. La Regione impronta l'attivita' amministrativa ai principi  di
imparzialita', buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza  ed
economicita'. 
    3.  La  Regione  promuove  la  semplificazione  organizzativa   e
procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni. 
    4. La programmazione e' il metodo dell'attivita' regionale  e  ne
determina gli obiettivi  annuali  e  pluriennali,  nel  rispetto  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento statale e comunitario. 
    5.  E  assicurato  il  contraddittorio  degli  interessati   alla
formazione dei provvedimenti  ed  e'  prevista  l'individuazione  del
responsabile della correttezza e della celerita' del procedimento, la
cui conclusione  e'  garantita  entro  un  termine  certo.  La  legge
regionale predispone strumenti di tutela dei cittadini per i casi  di
omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti richiesti. 
    6. Nell'ordinamento dei servizi che dipendono  dalla  Regione  e'
assicurata  la  liberta'  di  scelta  del  cittadino  a  parita'   di
condizioni di accesso nel caso dei servizi essenziali.