Art. 47 
                  Organismi di studio e di ricerca 
    1. L'amministrazione regionale cura la raccolta e la elaborazione
dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle attivita'  di
governo e amministrazione della Regione.  Mette  a  disposizione  del
Consiglio regionale e dei singoli consiglieri, nei modi e nelle forme
stabilite  dalla  legge  regionale,  dati  e  informazioni  necessari
all'esercizio delle funzioni loro riservate dallo Statuto. 
    2. Il Consiglio e la Giunta si avvalgono  a  tal  fine  anche  di
organismi autonomi a partecipazione regionale per le  ricerche  e  la
raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e
alla formazione degli atti di programmazione.