Art. 48 Enti del sistema regionale 1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attivita', svolte con direzione e responsabilita' autonome nell'ambito degli indirizzi assegnati. 2. I bilanci degli enti di cui al comma 1 sono sottoposti al Consiglio regionale nei termini, nelle forme e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale di contabilita'. 3. I soggetti di cui al comma 1 informano periodicamente il Consiglio regionale dell'attivita' svolta e dello stato di attuazione degli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, secondo quanto stabilito dalla legge che individua le modalita' con cui la Giunta trasmette al Consiglio un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.