Art. 48 
                     Enti del sistema regionale 
    1. Le funzioni  amministrative  riservate  alla  Regione  possono
essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende,  agenzie  e
altri  organismi,  istituiti  e  ordinati  con  legge   regionale   e
sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Ad essi  sono
destinate le risorse  organizzative  ed  economiche  per  le  proprie
attivita',  svolte   con   direzione   e   responsabilita'   autonome
nell'ambito degli indirizzi assegnati. 
    2. I bilanci degli enti di cui al  comma  1  sono  sottoposti  al
Consiglio regionale nei  termini,  nelle  forme  e  con  gli  effetti
stabiliti dalla legge regionale di contabilita'. 
    3. I soggetti di cui  al  comma  1  informano  periodicamente  il
Consiglio regionale dell'attivita' svolta e dello stato di attuazione
degli   indirizzi   stabiliti   dal   documento   di   programmazione
economico-finanziaria regionale, secondo quanto stabilito dalla legge
che individua le modalita' con cui la Giunta trasmette  al  Consiglio
un documento che illustra  in  modo  aggregato  i  dati  contabili  a
consuntivo degli enti del sistema regionale.