Art. 49 Ordinamento degli uffici regionali 1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli distinti, facenti capo rispettivamente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. 2. E' applicato il principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti. 3. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni . dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalita' per il conferimento e la revoca degli incarichi, nonche' le responsabilita' per i risultati della gestione.