Art. 49 
                 Ordinamento degli uffici regionali 
    1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento  degli  uffici
regionali. I dipendenti della Regione sono inquadrati  in  due  ruoli
distinti, facenti capo rispettivamente al Consiglio regionale e  alla
Giunta regionale. 
    2. E' applicato il principio della distinzione tra i  compiti  di
indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di  gestione
amministrativa dei dirigenti. 
    3.  La  legge  disciplina  l'esercizio  delle  funzioni   .   dei
dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalita'  per  il
conferimento e la revoca degli incarichi, nonche' le  responsabilita'
per i risultati della gestione.