Art. 5 
                   Autonomie funzionali e sociali 
    1. La Regione riconosce  e  promuove  il  ruolo  delle  autonomie
funzionali come soggetti esponenziali di comunita' aggregate  intorno
a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua  azione
legislativa e amministrativa con le attivita' da  queste  svolte  sul
territorio. 
    2. La Regione riconosce e garantisce le  autonomie  sociali  come
espressione del naturale processo di  aggregazione  delle  persone  e
assicura la  loro  partecipazione  alla  formazione  degli  indirizzi
generali della politica regionale.