Art. 5 Autonomie funzionali e sociali 1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunita' aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attivita' da queste svolte sul territorio. 2. La Regione riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale.