Art. 50 Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione 1. La legge regionale disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, in conformita' all'art. 34. 2. Non e' ammessa l'iniziativa popolare in materia statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio, di ratifica di accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni. 3. Sull'ammissibilita' delle proposte decide la Commissione garante dello Statuto. 4. Le persone che risiedono in Lombardia possono rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio regionale per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale.