Art. 50 
                  Iniziativa legislativa popolare. 
                        Diritto di petizione 
    1. La legge regionale disciplina  l'iniziativa  popolare  per  la
formazione delle leggi, in conformita' all'art. 34. 
    2. Non e' ammessa l'iniziativa popolare  in  materia  statutaria,
elettorale, finanziaria, tributaria,  di  bilancio,  di  ratifica  di
accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad
altro Stato o con altre Regioni. 
    3.  Sull'ammissibilita'  delle  proposte  decide  la  Commissione
garante dello Statuto. 
    4. Le persone  che  risiedono  in  Lombardia  possono  rivolgere,
singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio  regionale
per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale.