Art. 51 Referendum abrogativo 1. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno trecentomila elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da almeno quattro consigli provinciali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o centocinquanta consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati. 2. Hanno diritto di partecipare al referendum gli elettori del Consiglio regionale. 3. Non e' ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni riguardanti le materie di cui all'art. 50, comma 2. 4. Non e' ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione. 5. Sull'ammissibilita' del referendum decide la Commissione. garante dello Statuto secondo le modalita' previste dalla legge. 6. La proposta sottoposta a referendum e' approvata se al voto partecipano almeno due quinti del corpo elettorale ed e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 7. In caso di esito sfavorevole non puo' proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, del medesimo regolamento e atto generale della Regione, prima che siano trascorsi cinque anni. 8. La legge regionale disciplina le modalita' di attuazione del referendum abrogativo.