Art. 51 
                        Referendum abrogativo 
    1. E' indetto referendum popolare per  deliberare  l'abrogazione,
totale  o  parziale,  di  una  legge  regionale,  di  un  regolamento
regionale o di un atto generale della  Regione,  quando  la  relativa
richiesta rechi le firme autenticate di almeno trecentomila  elettori
del Consiglio regionale, o sia proposta da  almeno  quattro  consigli
provinciali o cinque consigli comunali che  rappresentino  almeno  un
decimo della popolazione della  Regione,  o  centocinquanta  consigli
comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati. 
    2. Hanno diritto di partecipare al referendum  gli  elettori  del
Consiglio regionale. 
    3. Non e' ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni
riguardanti le materie di cui all'art. 50, comma 2. 
    4. Non e' ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in
materia di legislazione esclusiva  dello  Stato,  delegati  ai  sensi
dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione. 
    5. Sull'ammissibilita'  del  referendum  decide  la  Commissione.
garante dello Statuto secondo le modalita' previste dalla legge. 
    6. La proposta sottoposta a referendum e' approvata  se  al  voto
partecipano almeno due quinti del corpo elettorale ed e' raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi. 
    7. In caso di esito sfavorevole non puo'  proporsi  richiesta  di
referendum per  l'abrogazione  della  medesima  legge,  del  medesimo
regolamento e atto generale della Regione, prima che siano  trascorsi
cinque anni. 
    8. La legge regionale disciplina le modalita' di  attuazione  del
referendum abrogativo.