Art. 52 
                        Referendum consultivo 
    1. Il Consiglio  regionale,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei
componenti, puo' deliberare l'indizione di referendum  consultivi  su
questioni di interesse regionale,  o  su  provvedimenti  interessanti
popolazioni determinate. 
    2. La legge regionale determina le modalita'  di  attuazione  del
referendum consultivo.