Art. 54 
                  Consiglio delle autonomie locali 
    1. Il Consiglio delle autonomie locali e' costituito da un numero
di componenti non superiore a quarantacinque, in rappresentanza degli
enti locali e delle loro organizzazioni maggiormente rappresentative,
secondo i principi  della  rappresentativita'  territoriale  e  della
equilibrata presenza dei comuni in base alla consistenza demografica.
Il Consiglio dura in carica per l'intera  legislatura  regionale.  La
composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio  sono
disciplinati dalla legge. 
    2. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo  le  modalita'  e
nei termini stabiliti dalla legge, esprime parere obbligatorio: 
      a) sui progetti di legge che disciplinano  il  Consiglio  delle
autonomie locali; 
      b) sul progetto di legge di bilancio e sul progetto di legge di
coordinamento della finanza locale; 
      c) sui progetti di legge che conferiscono in via generale  agli
enti locali funzioni amministrative. 
    3. Qualora il parere non sia espresso nei termini  stabiliti,  si
intende favorevole. 
    4. In caso di parere negativo sui progetti di legge il  Consiglio
regionale puo' discostarsi a maggioranza dei componenti. 
    5. La legge puo' individuare ulteriori provvedimenti di carattere
generale per i quali sia previsto un previo  parere  obbligatorio  da
parte del Consiglio delle autonomie locali. 
    6. Il Consiglio delle  autonomie  locali  puo',  informandone  il
Consiglio  regionale,  segnalare  alla   Giunta   eventuali   lesioni
dell'autonomia locale da parte di leggi e  regolamenti  dello  Stato,
anche  al  fine  della  proposizione  del  giudizio  di  legittimita'
costituzionale  di   cui   all'art.   127,   secondo   comma,   della
Costituzione. 
    7. Il Consiglio  delle  autonomie  locali  esercita  l'iniziativa
legislativa,  nei  modi  stabiliti  dalla  legge,  relativamente   al
conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali. 
    8.  Il  Consiglio  delle  autonomie   locali   si   riunisce   in
composizione integrata da un massimo di quindici rappresentanti delle
autonomie funzionali e sociali, per esprimere parere  sullo  Statuto,
sul programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, sui piani
e  programmi  relativi  all'innovazione  economica   e   tecnologica,
all'internazionalizzazione e alla competitivita'.  Su  tali  atti  il
Consiglio regionale e la Giunta possono discostarsi  dal  parere  con
motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati. 
    9.  Nel  periodo  intercorrente  tra  l'approvazione  del   conto
consuntivo e l'approvazione del bilancio di previsione della Regione,
il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in  una  sessione  di
lavoro  in  composizione  integrata  per  l'esame,  l'analisi  e   la
valutazione delle politiche regionali di cui al comma 8. 
    10. Il  Consiglio  delle  autonomie  locali  elegge  fra  i  suoi
componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza.