Art. 55 
                 Autonomia finanziaria della Regione 
            e partecipazione alla perequazione nazionale 
    1 . La Regione ha autonomia finanziaria di entrata  e  di  spesa.
Stabilisce e applica tributi ed entrate propri,  in  armonia  con  la
Costituzione e secondo i  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie  necessita'
e alla luce del migliore interesse della comunita' lombarda.  Dispone
di compartecipazioni al gettito di  tributi  erariali  riferibile  al
proprio territorio. 
    2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1  al  fine  di
finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto  salvo  il
principio del necessario e tempestivo trasferimento, da  parte  dello
Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio  di  nuove
attribuzioni. 
    3. La Regione concorre al  fondo  perequativo  nazionale  per  la
realizzazione degli obbiettivi  di  solidarieta'  interregionale  nel
rispetto della Costituzione e secondo i principi  fondamentali  della
legge statale. 
    4. La Regione provvede inoltre a recepire e applicare i  principi
delle  disposizioni  legislative  statali  in  favore  del  cittadino
contribuente.