Art. 55 Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale 1 . La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessita' e alla luce del migliore interesse della comunita' lombarda. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio. 2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio di nuove attribuzioni. 3. La Regione concorre al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obbiettivi di solidarieta' interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale. 4. La Regione provvede inoltre a recepire e applicare i principi delle disposizioni legislative statali in favore del cittadino contribuente.