Art. 56 
                      Programmazione regionale 
    1. La Regione,  attraverso  gli  strumenti  della  programmazione
economica e finanziaria, definisce gli obiettivi per gli interventi e
determina i programmi, i progetti e le azioni  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge. 
    2. La Regione realizza la programmazione economica e  finanziaria
attraverso il bilancio di previsione pluriennale e  annuale,  nonche'
attraverso  gli  strumenti  previsti   dalla   legge   regionale   di
contabilita'. 
    3. Tutte le somme  assegnate  a  qualsiasi  titolo  alla  Regione
confluiscono senza vincolo di  destinazione  nel  bilancio  regionale
secondo le modalita' disciplinate dalla legge. 
    4. La Regione puo' ricorrere all'indebitamento contraendo  mutui,
emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme  di  raccolta
finanziaria, solo per finanziare spese d'investimento, nei  limiti  e
con le modalita' stabilite dalla legge regionale.