Art. 56 Programmazione regionale 1. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione economica e finanziaria, definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni secondo le modalita' stabilite dalla legge. 2. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale, nonche' attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale di contabilita'. 3. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono senza vincolo di destinazione nel bilancio regionale secondo le modalita' disciplinate dalla legge. 4. La Regione puo' ricorrere all'indebitamento contraendo mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese d'investimento, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legge regionale.