Art. 57 Provvedimenti finanziari 1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale predisposti secondo le disposizioni della legge regionale di contabilita', in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione finanziaria, sono approvati dal Consiglio regionale in sessioni di bilancio disciplinate dal regolamento generale. 2. Nelle sessioni di bilancio sono ugualmente deliberati dal Consiglio la legge finanziaria, il conto consuntivo, la legge di assestamento e gli altri provvedimenti stabiliti dalla legge regionale di contabilita'. 3. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese. 4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell'anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale. 5. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.