Art. 57 
                      Provvedimenti finanziari 
    1. Il bilancio annuale di previsione e  il  bilancio  pluriennale
predisposti  secondo  le  disposizioni  della  legge   regionale   di
contabilita', in coerenza con gli elementi e gli obiettivi  contenuti
nei documenti  di  programmazione  finanziaria,  sono  approvati  dal
Consiglio  regionale  in  sessioni  di  bilancio   disciplinate   dal
regolamento generale. 
    2. Nelle sessioni di  bilancio  sono  ugualmente  deliberati  dal
Consiglio la legge finanziaria, il  conto  consuntivo,  la  legge  di
assestamento  e  gli  altri  provvedimenti  stabiliti   dalla   legge
regionale di contabilita'. 
    3. Con la legge di approvazione del bilancio non  possono  essere
istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese. 
    4.  L'esercizio  finanziario  coincide  con  l'anno  solare.   Il
bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per  un  periodo
minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati dalla  Giunta
entro il trenta settembre dell'anno precedente e approvati  entro  il
trentuno dicembre dal Consiglio regionale. 
    5. L'esercizio provvisorio del bilancio puo'  essere  autorizzato
con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.