Art. 58 
                              Controlli 
    1. La legge regionale determina modalita', strumenti e  procedure
per  il  controllo,  al  fine  di  garantire  la   legittimita',   la
regolarita'  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa   e   di
verificarne   l'efficienza,    l'efficacia,    la    trasparenza    e
l'economicita'.