Art. 59 
                  Commissione garante dello Statuto 
    1. La Commissione  garante  dello  Statuto  e'  organo  regionale
autonomo   e   indipendente   di   valutazione   della    conformita'
dell'attivita' regionale allo Statuto. 
    2. E' formata da cinque componenti, di cui  quattro  eletti  dal.
Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la
maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti nelle  prime  tre
votazioni; dalla  quarta  votazione  e'  sufficiente  la  maggioranza
assoluta. 
    3. La legge istitutiva,  approvata  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti  del  Consiglio  regionale,  determina  i  requisiti   per
l'accesso all'incarico, le modalita' e i limiti  di  esercizio  delle
funzioni,  le  cause  di  ineleggibilita'  e   incompatibilita',   il
trattamento   economico,   assicurando   l'effettiva   autonomia    e
indipendenza dei componenti della Commissione. 
    I commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data
di nomina e non sono rieleggibili.