Art. 59 Commissione garante dello Statuto 1. La Commissione garante dello Statuto e' organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformita' dell'attivita' regionale allo Statuto. 2. E' formata da cinque componenti, di cui quattro eletti dal. Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione e' sufficiente la maggioranza assoluta. 3. La legge istitutiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, determina i requisiti per l'accesso all'incarico, le modalita' e i limiti di esercizio delle funzioni, le cause di ineleggibilita' e incompatibilita', il trattamento economico, assicurando l'effettiva autonomia e indipendenza dei componenti della Commissione. I commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data di nomina e non sono rieleggibili.