Art. 6 
                Rapporti internazionali e comunitari 
    1. La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni  e  nei  limiti
consentiti dalla Costituzione, sviluppa rapporti  internazionali  con
Stati esteri, con altri soggetti di diritto  internazionale  pubblico
ed enti territoriali interni ad altro Stato; promuove  l'affermazione
del  principio  di  sussidiarieta'  e  riconosce  il   principio   di
autodeterminazione dei popoli  previsto  dalla  Carta  delle  Nazioni
Unite. 
    2. La Regione concorre al processo di integrazione europea  e  si
impegna a favorire, in collaborazione con le altre  Regioni  europee,
la piena realizzazione dei principi dell'autonomia,  dell'autogoverno
e delle identita' regionali anche nell'ambito dell'Unione europea. 
    3.  La  Regione   Lombardia   partecipa,   nel   rispetto   della
Costituzione e dell'ordinamento comunitario,  alla  formazione  delle
politiche dell'Unione europea. 
    4. La Regione sostiene, sia nell'ambito dei programmi  comunitari
che nelle altre forme ammesse  dalla  Costituzione,  la  cooperazione
transfrontaliera  e  interterritoriale  europea  e  ne  favorisce  lo
sviluppo,  nell'interesse  della  comunita'  regionale  e  delle  sue
attivita' politiche, economiche, sociali e culturali. 
    5. La Regione sostiene e valorizza le comunita' dei lombardi  nel
mondo.