Art. 6 Rapporti internazionali e comunitari 1. La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti consentiti dalla Costituzione, sviluppa rapporti internazionali con Stati esteri, con altri soggetti di diritto internazionale pubblico ed enti territoriali interni ad altro Stato; promuove l'affermazione del principio di sussidiarieta' e riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. 2. La Regione concorre al processo di integrazione europea e si impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi dell'autonomia, dell'autogoverno e delle identita' regionali anche nell'ambito dell'Unione europea. 3. La Regione Lombardia partecipa, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell'Unione europea. 4. La Regione sostiene, sia nell'ambito dei programmi comunitari che nelle altre forme ammesse dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale europea e ne favorisce lo sviluppo, nell'interesse della comunita' regionale e delle sue attivita' politiche, economiche, sociali e culturali. 5. La Regione sostiene e valorizza le comunita' dei lombardi nel mondo.