Art. 60 
          Funzioni della Commissione garante dello Statuto 
    1. Commissione garante dello Statuto: 
      a) senta al Consiglio regionale una relazione sui  progetti  di
legge in materia statutaria; 
      b) pronuncia sulla compatibilita' statutaria della proposta  di
regolamento generale del Consiglio; 
      c) adotta i provvedimenti ed esprime i  pareri  previsti  dallo
Statuto e  dalla  legge  in  materia  di  iniziativa  popolare  e  di
referendum; 
      d) esprime parere, con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti
dalla legge, sulla conformita' allo Statuto dei progetti di legge  su
richiesta della Giunta, di un  terzo  dei  componenti  del  Consiglio
regionale o della commissione  consiliare  competente,  ovvero  della
maggioranza del Consiglio delle autonomie locali; 
      e) esprime parere, su richiesta della Giunta,  in  ordine  alla
impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o  di
altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite; 
      f) esprime parere sull'interpretazione dello Statuto, anche  in
relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli  organi  della
Regione, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di
un terzo dei componenti del Consiglio regionale; 
      g) esprime pareri su ulteriori materie ad essa assegnate  dalla
legge. 
    2. Il Consiglio regionale puo' discostarsi dal parere di cui alla
lettera d) a maggioranza assoluta dei componenti.