Art. 60 Funzioni della Commissione garante dello Statuto 1. Commissione garante dello Statuto: a) senta al Consiglio regionale una relazione sui progetti di legge in materia statutaria; b) pronuncia sulla compatibilita' statutaria della proposta di regolamento generale del Consiglio; c) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum; d) esprime parere, con le modalita' e nei termini stabiliti dalla legge, sulla conformita' allo Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali; e) esprime parere, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite; f) esprime parere sull'interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio regionale; g) esprime pareri su ulteriori materie ad essa assegnate dalla legge. 2. Il Consiglio regionale puo' discostarsi dal parere di cui alla lettera d) a maggioranza assoluta dei componenti.