Art. 62 
               Comitato regionale per le comunicazioni 
    1. Il Comitato regionale per le comunicazioni,  organo  regionale
indipendente di garanzia, svolge funzioni di governo, di controllo  e
di consulenza in materia di comunicazioni,  secondo  le  disposizioni
della legge statale e della legge regionale approvata  a  maggioranza
dei componenti del Consiglio regionale.