Art. 63 
                 Consiglio per le pari opportunita' 
    1. E'  istituito  presso  il  Consiglio  regionale  un  organismo
autonomo denominato Consiglio per le pari opportunita'. 
    2. La composizione e  le  funzioni  del  Consiglio  per  le  pari
opportunita' sono stabilite dalla legge regionale. 
    3. Il Consiglio per le pari opportunita' effettua la  valutazione
dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie e  degli  strumenti
di programmazione e legislazione generale e settoriale per verificare
l'attuazione del principio di parita' e opera per la diffusione della
cultura della parita' in Lombardia.