Art. 63 Consiglio per le pari opportunita' 1. E' istituito presso il Consiglio regionale un organismo autonomo denominato Consiglio per le pari opportunita'. 2. La composizione e le funzioni del Consiglio per le pari opportunita' sono stabilite dalla legge regionale. 3. Il Consiglio per le pari opportunita' effettua la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie e degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale per verificare l'attuazione del principio di parita' e opera per la diffusione della cultura della parita' in Lombardia.