Art. 64 Procedimento di approvazione dello Statuto 1. Lo Statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge regionale statutaria, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione. 2. In seconda deliberazione il Consiglio regionale passa alla votazione finale, a maggioranza assoluta, del progetto di legge statutaria senza procedere alla discussione degli articoli; non sono ammessi emendamenti. 3. Lo Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio regionale, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art. 123, secondo e terzo comma, della Costituzione. 4. Lo Statuto e' sottoposto a referendum qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 3, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio. Lo Statuto sottoposto a referendum e' promulgato e pubblicato se approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi. 5. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario e le relative formule di promulgazione e pubblicazione. 6. Lo Statuto e' pubblicato entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.