Art. 64 
             Procedimento di approvazione dello Statuto 
    1. Lo Statuto e' approvato e modificato dal  Consiglio  regionale
con  legge  regionale  statutaria,  ai  sensi  dell'art.  123   della
Costituzione. 
    2. In seconda deliberazione il  Consiglio  regionale  passa  alla
votazione finale, a  maggioranza  assoluta,  del  progetto  di  legge
statutaria senza procedere alla discussione degli articoli; non  sono
ammessi emendamenti. 
    3.  Lo  Statuto,  a  seguito  della  seconda  deliberazione   del
Consiglio regionale, e' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione ai fini della decorrenza dei termini  di  cui  all'art.  123,
secondo e terzo comma, della Costituzione. 
    4. Lo Statuto e' sottoposto a referendum qualora, entro tre  mesi
dalla pubblicazione di  cui  al  comma  3,  ne  faccia  richiesta  un
cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale o un quinto  dei
componenti del Consiglio.  Lo  Statuto  sottoposto  a  referendum  e'
promulgato e pubblicato  se  approvato  dalla  maggioranza  dei  voti
validamente espressi. 
    5. La legge regionale definisce le procedure  per  l'espletamento
del procedimento referendario e le relative formule di  promulgazione
e pubblicazione. 
    6.  Lo  Statuto  e'  pubblicato   entro   cinque   giorni   dalla
promulgazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.