Art. 7 
                     Solidarieta' interregionale 
    1. La Regione, compatibilmente con le sue  finalita'  primarie  e
nel  rispetto  degli  interessi  essenziali  dei  propri   cittadini,
concorre al  superamento  degli  squilibri  territoriali,  economici,
sociali  e  culturali  esistenti  nelle  varie  aree  del   Paese   e
all'affermazione delle loro rispettive autonomie, in  osservanza  dei
principi di responsabilita' e trasparenza.