Art. 7 Solidarieta' interregionale 1. La Regione, compatibilmente con le sue finalita' primarie e nel rispetto degli interessi essenziali dei propri cittadini, concorre al superamento degli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nelle varie aree del Paese e all'affermazione delle loro rispettive autonomie, in osservanza dei principi di responsabilita' e trasparenza.