Art. 9 
                      Pubblicita' e trasparenza 
    1. La Regione assume i principi di pubblicita' e trasparenza come
metodo della propria  azione  legislativa  e  amministrativa  e  come
strumento per consentire  l'effettiva  partecipazione  dei  cittadini
alla attivita'  della  Regione  e  alla  formazione  delle  politiche
regionali. 
    2. La legge regionale promuove la semplificazione  amministrativa
e  disciplina  le  forme  e  le  condizioni  della  partecipazione  e
dell'accesso dei cittadini, singoli e associati,  ai  procedimenti  e
agli atti, anche attraverso il piu'  ampio  ricorso  alle  tecnologie
informatiche.