Art. 9 Pubblicita' e trasparenza 1. La Regione assume i principi di pubblicita' e trasparenza come metodo della propria azione legislativa e amministrativa e come strumento per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attivita' della Regione e alla formazione delle politiche regionali. 2. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme e le condizioni della partecipazione e dell'accesso dei cittadini, singoli e associati, ai procedimenti e agli atti, anche attraverso il piu' ampio ricorso alle tecnologie informatiche.