Art. 13. Sanzioni 1. L'inosservanza delle disposizioni dirette a evitare la compromissione degli habitat di cui all'art. 3, comma 1, art. 4, commi 5 e 6, art. 5, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, art. 12, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.000,00 euro con obbligo di ripristino dell'habitat alterato o distrutto, secondo la disciplina applicabile. 2. L'inosservanza delle disposizioni dirette ad evitare la compromissione degli alberi monumentali di cui all'art. 12, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro. 3. Qualora dallo svolgimento delle attivita' previste dalla presente legge derivi la compromissione dell'habitat e il danneggiamento o l'abbattimento di alberi monumentali, si applicano cumulativamente le sanzioni previste dai commi 1 e 2. 4. L'inosservanza delle disposizioni inerenti i prelievi e i danneggiamenti di cui all'art. 3, commi 2, 4, 5, art. 4, commi 1, 2, 4, art. 6 commi 1, 7 e 10, art. 7, commi 2 e 3, art. 8, art. 9, commi 1 e 2, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro. 5. L'inosservanza delle disposizioni inerenti introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi di cui all'art. 10, commi 1, 2, 5 e 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 2.000,00 euro, con obbligo di eradicazione della specie alloctona introdotta, secondo la disciplina applicabile. 6. In caso di violazioni di minima entita' e di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, le sanzioni di cui al comma 4 possono essere rispettivamente ridotte fino alla meta'. 7. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 spetta agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'art. 5, comma 9. 8. I proventi di cui al comma 7 sono destinati al finanziamento delle attivita' dirette al perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge.