Art. 13.
                              Sanzioni

   1.   L'inosservanza   delle  disposizioni  dirette  a  evitare  la
compromissione  degli  habitat  di  cui  all'art. 3, comma 1, art. 4,
commi  5  e  6,  art.  5,  commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, art. 12, comma 4,
comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00  euro  a  4.000,00 euro con obbligo di ripristino dell'habitat
alterato o distrutto, secondo la disciplina applicabile.
   2.   L'inosservanza  delle  disposizioni  dirette  ad  evitare  la
compromissione  degli alberi monumentali di cui all'art. 12, comporta
l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 600,00
euro a 6.000,00 euro.
   3.  Qualora  dallo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dalla
presente   legge   derivi   la   compromissione   dell'habitat  e  il
danneggiamento  o  l'abbattimento di alberi monumentali, si applicano
cumulativamente le sanzioni previste dai commi 1 e 2.
   4.  L'inosservanza  delle  disposizioni  inerenti  i  prelievi e i
danneggiamenti  di cui all'art. 3, commi 2, 4, 5, art. 4, commi 1, 2,
4, art. 6 commi 1, 7 e 10, art. 7, commi 2 e 3, art. 8, art. 9, commi
1  e  2,  comportano  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro.
   5.   L'inosservanza   delle  disposizioni  inerenti  introduzioni,
reintroduzioni  e  restocking o rinforzi di cui all'art. 10, commi 1,
2,  5  e  6,  comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa
pecuniaria   da   200,00   euro  a  2.000,00  euro,  con  obbligo  di
eradicazione della specie alloctona introdotta, secondo la disciplina
applicabile.
   6.  In caso di violazioni di minima entita' e di totale assenza di
profitto  da  parte  del  trasgressore, le sanzioni di cui al comma 4
possono essere rispettivamente ridotte fino alla meta'.
   7.  L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi
da  1  a  6  spetta  agli  enti  territorialmente competenti ai sensi
dell'art. 5, comma 9.
   8.  I  proventi  di cui al comma 7 sono destinati al finanziamento
delle  attivita' dirette al perseguimento delle finalita' di cui alla
presente legge.