Art. 14.
                              Vigilanza

   1.  La  vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni
di  cui  alla presente legge e' esercitata dagli enti di cui all'art.
5,  comma  9,  tramite le guardie dei parchi regionali e naturali, le
guardie  boschive  comunali, la polizia locale, le guardie ecologiche
volontarie,  nonche'  il personale con funzioni di vigilanza ai sensi
della  legge regionale n. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di altuazione
della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  concernente modifiche al
sistema  penale)  in  forza  presso  gli enti gestori del servizio di
vigilanza ecologica volontaria, le comunita' montane, le province, le
aree  protette,  previe  opportune  intese  e salve le competenze dei
corpi e degli organi statali.
   2. Gli enti competenti ai sensi dell'art. 13, comma 7, ricevono le
segnalazioni   e   gli  esiti  dei  sopralluoghi  e  delle  verifiche
effettuate  dai  soggetti  di  cui  al  comma  1  e,  ove necessario,
provvedono all'irrogazione delle sanzioni.
   3.  Gli  enti  di cui al comma 2 individuano modalita' di raccordo
per la registrazione anche telematica delle risultanze dell'attivita'
di vigilanza di rispettiva competenza.
   4. Per quanto non previsto dall'art. 13 e dal presente articolo si
applicano le disposizioni della legge regionale n. 90/1983.