Art. 16.
                   Abrogazioni e norma transitoria

   1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
    a)  legge  regionale  27  luglio  1977,  n.  33 (Provvedimenti in
materia  di tutela ambientale ed ecologica), fatti salvi gli articoli
24-bis, 24-ter e 25-bis;
    b)  legge  regionale 22 maggio 1987, n. 18 (Modifica dell'art. 17
(Vegetazione  erbacea  ed  arbustiva) della legge regionale 27 luglio
1977,  n.  33  «Provvedimenti  in  materia  di  tutela  ambientale ed
ecologica»);
    c)  articoli  1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n.
71  (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 luglio 1977, n.
33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»);
    d)  art.  26,  comma 5 e art. 42, comma i, lettera d) della legge
regionale  30  novembre  1983,  n.  86  (Piano  generale  delle  aree
regionali  protette.  Norme  per  l'istituzione  e  la gestione delle
riserve,  dei  parchi  e dei monumenti naturali nonche' delle aree di
particolare rilevanza naturale e ambientale);
    e)  art.  19, comma 1 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 24
(Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati);
    f)  art. 57, comma 3, lettera a) della legge regionale 2 dicembre
2003,  n.  26  (Disciplina  dei servizi locali di interesse economico
generale.  Norme  in  materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
   2.  Sono  inoltre  abrogate  le  seguenti disposizioni della legge
regionale n. 6/1983:
    a) art. 27, comma 1, lettera c);
    b) art. 31, comma 2.
   3.   Fino  all'approvazione  dell'elenco  delle  specie  di  flora
spontanea  ai  sensi  dell'art. 1, comma 3, lettera c), continuano ad
applicarsi  gli  elenchi  di cui all'art. 22 della legge regionale n.
33/1977, in quanto compatibili con la presente legge.
   4.  Sono  fatti  salvi gli effetti dei provvedimenti gia' adottati
sulla  base  delle  disposizioni  abrogate,  ai  sensi  del  presente
articolo.  Tali  disposizioni  continuano  ad  applicarsi  fino  alla
conclusione dei procedimenti attuativi eventualmente in corso.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
    Milano, 31 marzo 2008
                              FORMIGONI
Approvata  con  deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/571 del
   18 marzo 2008