Art. 16. Abrogazioni e norma transitoria 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica), fatti salvi gli articoli 24-bis, 24-ter e 25-bis; b) legge regionale 22 maggio 1987, n. 18 (Modifica dell'art. 17 (Vegetazione erbacea ed arbustiva) della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»); c) articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 71 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»); d) art. 26, comma 5 e art. 42, comma i, lettera d) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); e) art. 19, comma 1 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati); f) art. 57, comma 3, lettera a) della legge regionale 2 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). 2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 6/1983: a) art. 27, comma 1, lettera c); b) art. 31, comma 2. 3. Fino all'approvazione dell'elenco delle specie di flora spontanea ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c), continuano ad applicarsi gli elenchi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 33/1977, in quanto compatibili con la presente legge. 4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti gia' adottati sulla base delle disposizioni abrogate, ai sensi del presente articolo. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi eventualmente in corso. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 31 marzo 2008 FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/571 del 18 marzo 2008