Art. 2.
                             Definizioni

   1. Ai fini della presente legge, si intende per:
    a)   «piccola  fauna»:  l'insieme  di  tutte  le  specie  animali
autoctone della Lombardia con l'esclusione dei vertebrati omeotermi e
dei pesci;
    b)  «flora  spontanea»: l'insieme delle specie vegetali autoctone
(Angiosperme,  Gimnosperme,  Pteridofite,  Briofite  e Licheni) della
Lombardia;
    c)  «habitat» di una specie: l'ambiente caratterizzato da fattori
abiotici  e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi
del suo ciclo biologico;
    d) «specie autoctone o indigene»: le specie naturalmente presenti
in  una  determinata area geografica nella quale si sono. originate o
sono giunte senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale -
dell'uomo;
    e)  «specie  alloctone o aliene»: le specie non appartenenti alla
fauna  o  flora originaria di una determinata area geografica, ma che
vi  sono  giunte  per  l'intervento  -  intenzionale  o accidentale -
dell'uomo;
    f)  «reintroduzioni»:  esclusivamente  specifiche azioni, attuate
sotto  rigoroso  controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo e'
favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di
una   specie  di  cui  si  sia  ragionevolmente  certi  della  locale
estinzione,  sia possibile documentarne la presenza storica nell'area
considerata,  siano  state  rimosse  le condizioni sfavorevoli che ne
hanno  portato all'estinzione locale, esistano allo stato libero o in
cattivita'  popolazioni geneticamente compatibili in grado di fornire
dei   fondatori   per   la  ricostituzione  della  popolazione  senza
depauperare la popolazione donatrice;
    g)  «introduzioni»:  le  immissioni  in  una  determinata area di
specie  alloctone  e, parimenti, di specie autoctone, al di fuori del
loro areale di documentata presenza naturale in tempi storici;
    h)  «restocking  o  rinforzi»:  le  immissioni  nell'ambiente  di
individui  di una specie animale o vegetale, gia' presente nei luoghi
di  intervento,  con  lo scopo di favorirne una maggiore variabilita'
genetica  e,  quindi,  una  maggiore probabilita' di automantenimento
della popolazione.