Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «piccola fauna»: l'insieme di tutte le specie animali autoctone della Lombardia con l'esclusione dei vertebrati omeotermi e dei pesci; b) «flora spontanea»: l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, Gimnosperme, Pteridofite, Briofite e Licheni) della Lombardia; c) «habitat» di una specie: l'ambiente caratterizzato da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico; d) «specie autoctone o indigene»: le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono. originate o sono giunte senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo; e) «specie alloctone o aliene»: le specie non appartenenti alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento - intenzionale o accidentale - dell'uomo; f) «reintroduzioni»: esclusivamente specifiche azioni, attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo e' favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui si sia ragionevolmente certi della locale estinzione, sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata, siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale, esistano allo stato libero o in cattivita' popolazioni geneticamente compatibili in grado di fornire dei fondatori per la ricostituzione della popolazione senza depauperare la popolazione donatrice; g) «introduzioni»: le immissioni in una determinata area di specie alloctone e, parimenti, di specie autoctone, al di fuori del loro areale di documentata presenza naturale in tempi storici; h) «restocking o rinforzi»: le immissioni nell'ambiente di individui di una specie animale o vegetale, gia' presente nei luoghi di intervento, con lo scopo di favorirne una maggiore variabilita' genetica e, quindi, una maggiore probabilita' di automantenimento della popolazione.