Art. 5.
    Conservazione e gestione della vegetazione ai fini faunistici

   1.  La  vegetazione  spontanea  prodottasi nei corpi d'acqua e sui
terreni  di  ripa  soggetti  a periodiche sommersioni, le sorgenti, i
fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie
naturali  non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli
interventi autorizzati.
   2.  Sono consentiti interventi di sfalcio e pascolo per l'utilizzo
tradizionale  di prati e pascoli ovvero comuni interventi di sfalcio,
pulizia  e  manutenzione  di  tutti  i  corpi  d'acqua  superficiali,
mediante  riduzione  della  vegetazione  spontanea, per permettere il
regolare  deflusso  delle  acque  di  irrigazione  e  la  navigazione
pubblica.
   3.  Sono consentiti gli interventi di pulizia e manutenzione lungo
le  rive  dei  corpi d'acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli
arginelli  di  campagna, nel rispetto delle specie di flora spontanea
protetta  in  modo  rigoroso  e a raccolta regolamentata, di cui agli
appositi elenchi approvati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c).
   4.  Sono  ammessi gli interventi manutentivi connessi all'ordinato
esercizio  agricolo  e  quelli ordinati e autorizzati dalle autorita'
competenti anche per la salvaguardia della biodiversita' naturale.
   5.   Negli  ambienti  di  cui  al  comma  1  l'eliminazione  della
vegetazione   erbacea,  arbustiva  o  arborea  mediante  il  fuoco  o
l'impiego  di  sostanze erbicide e' vietata, salvo quanto previsto al
comma 10.
   6.  E' vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante
il  fuoco  o  l'impiego  di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi
d'acqua  naturali  o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le
scarpate  ed i margini delle strade, nonche' lungo le separazioni dei
terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche.
   7.  Gli  interventi  di  contenimento  del canneto e, in generale,
della   vegetazione   ad  erbe  palustri  ovvero  di  contrasto  alla
colonizzazione  boschiva  in  praterie  naturali, pascoli e brughiere
sono  ammessi,  se eseguiti con tecniche che non arrechino disturbo o
pregiudizio  della  nidificazione,  riproduzione  e svezzamento della
fauna  selvatica  e se eseguiti parzialmente, ossia lasciando intatta
almeno una superficie pari ad un terzo dell'habitat gestito e purche'
i  tagli  siano  effettuati  a  rotazione,  con  frequenza biennale o
superiore.
   8.  Lo sfalcio e l'asportazione della vegetazione del lamineto dei
corpi  d'acqua  sono  consentiti  solo  quale  forma  di contenimento
dell'eutrofizzazione   e   quando   l'eccessivo   sviluppo   di  tale
vegetazione  comprometta la biodiversita' dei luoghi. Tali interventi
non possono comportare l'eradicazione di tale vegetazione o di talune
specie  autoctone in essa rappresentate. E' consentito procedere solo
per  settori alterni, anziche' sulla totalita' dell'habitat presente,
con frequenza biennale o superiore.
   9.  Gli  interventi  di  cui ai commi 7 e 8 sono consentiti previa
redazione  di  progetti  specifici,  eseguiti  con la supervisione di
tecnici   qualificati,   laureati   in  scienze  naturali  o  scienze
biologiche  o con titolo equipollente, individuati dagli enti gestori
delle  aree protette ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 30
novembre  1983,  n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette.
Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
monumenti  naturali  nonche'  delle  aree  di  particolare  rilevanza
naturale  e ambientale), dagli enti gestori di SIC e ZPS ovvero dalle
province  per  il  restante territorio. L'ente gestore o la provincia
competente   rilascia   l'autorizzazione  all'intervento,  anche  con
prescrizioni,  a  seguito  di  valutazione  con  esito  positivo  del
relativo   progetto.  Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si
applicano agli interventi previsti dalla pianificazione forestale, ai
sensi  dell'art.  8  della  legge regionale n. 28 ottobre 2004, n. 27
(Tutela   e   valorizzazione   delle   superfici,   del  paesaggio  e
dell'economia forestale).
   10.  Nell'ambito di progetti di gestione naturalistica finalizzati
al  mantenimento  o  all'incremento della biodiversita' naturale, con
particolare  riferimento alla gestione della vegetazione erbacea o di
ecotoni  e  alla  difesa da piante alloctone o invasive, sono ammesse
deroghe alle prescrizioni di cui al comma 7 limitatamente all'impiego
localizzato  di  erbicidi,  secondo  le  modalita',  stabilite  dalla
normativa  vigente,  previa  redazione  di  progetto specifico con la
supervisione di un tecnico qualificato, individuato dagli enti di cui
al comma 9, ai quali spetta l'approvazione del progetto.
   11.  Nella  realizzazione  e  nella manutenzione di infrastrutture
viarie,  l'ente responsabile della realizzazione dell'opera adotta le
misure  necessarie  per  evitare  la  diffusione  di  specie vegetali
alloctone  lungo l'asse dell'infrastruttura stessa nel rispetto delle
normative vigenti e adottando la migliore tecnologia sulla base delle
conoscenze scientifiche disponibili.