Art. 6.
  Flora spontanea protetta, elenchi floristici e piante officinali

   1.   Agli  effetti  della  presente  legge  e'  considerata  flora
spontanea  protetta  l'insieme  delle  specie  di  cui  al  comma  3,
suddivise  in  specie  a  protezione  rigorosa,  di cui e' vietata la
raccolta, e specie a raccolta regolamentata.
   2.  E'  consentita  la  raccolta delle specie: Vaccinium myrtillus
(mirtillo  nero),  Vaccinium  vitis  idaea  (mirtillo  rosso)  con le
limitazioni di cui all'art. 7.
   3.  La Giunta regionale, sentiti istituti scientifici e di ricerca
legalmente riconosciuti come tali, con propria deliberazione approva,
verifica  e  aggiorna l'elenco della flora autoctona protetta in modo
rigoroso e con raccolta regolamentata, ivi compresi i mirtilli.
   4.  Gli  elenchi  di cui al comma 3 e le specie alloctone vegetali
invasive  di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), oltre all'ordinaria
pubblicita'  legale  e  alla  pubblicazione  sul Bollettino ufficiale
della   Regione,  sono  resi  noti  mediante  appositi  manifesti  da
affiggersi negli albi pretori dei comuni e delle province e presso le
sedi degli enti gestori delle aree protette.
   5.  Le  province  e  gli  enti gestori di cui all'art. 5, comma 9,
possono  prevedere limiti maggiormente restrittivi di quelli indicati
nell'art. 7 e interdire la raccolta di determinate specie protette in
tutto  o  in  parte  del  territorio  di  rispettiva  competenza,  in
relazione  allo  stato  di conservazione e di diffusione delle specie
stesse.
   6.  I  provvedimenti di cui al comma 5 sono resi noti con le forme
di  cui al comma 4 e, in caso di divieto di raccolta, preferibilmente
mediante  appositi cartelli affissi lungo i confini delle zone in cui
la raccolta e' interdetta.
   7. Sono considerate altresi' protette ai fini della presente legge
le piante officinali spontanee di cui all'elenco del regio decreto 26
maggio  1932,  n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), la
cui  raccolta,  se  comprese  negli  elenchi  delle  specie  di flora
spontanea    a   raccolta   regolamentata,   e'   consentita   previa
autorizzazione  da  parte  dell'ente  di  cui  all'art.  5,  comma 9,
competente territorialmente.
   8.  I  richiedenti  ai sensi del comma 7 indicano nella domanda le
specie  delle  piante  e  le  localita'  ove  intendono esercitare la
raccolta,  nonche'  lo  scopo  della  raccolta,  le  generalita' e la
professione del richiedente.
   9.  Gli  enti  di  cui  al comma 7 annotano su apposito registro i
nominativi dei richiedenti autorizzati.
   10.  Ferme  restando le limitazioni di cui al del regio decreto n.
772/1932, per le specie officinali comprese nell'elenco contenente le
specie  di  flora  spontanea  a  raccolta regolamentata e' ammessa la
raccolta  massima  di  cinquanta  esemplari per persona per giorno di
raccolta.
   11.  L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al  comma  10  comporta,  oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui
all'art. 13, il divieto di raccolta per un anno.