Art. 2.

                          Norma finanziaria



   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione  Emilia-Romagna  fa fronte mediante 1'istituzione di apposita
unita' previsionale di base e relativi capitoli nella parte spesa del
bilancio  regionale,  la cui copertura e' assicurata dai fondi a tale
scopo  specifico  accantonati,  nell'ambito del Fondo speciale di cui
all'U.P.B.  1.7.2.3.29151  e  al  Capitolo  86620,  alla  voce  n  25
«Partecipazione  della Regione Emilia-Romagna al capitale sociale dei
soggetti  gestori  dei centri fieristici», del bilancio di previsione
per   l'esercizio   2008,   cosi'   come   modificato   dall'apposito
provvedimento di variazione del stesso.
   2.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  al comma 1, la Giunta
regionale  e'  autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie
variazioni  al  bilancio  di  competenza e di cassa a norma di quanto
disposto  dall'art.  31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 28 luglio 2008
                                ERRANI