Art. 2. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante 1'istituzione di apposita unita' previsionale di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura e' assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del Fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 e al Capitolo 86620, alla voce n 25 «Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici», del bilancio di previsione per l'esercizio 2008, cosi' come modificato dall'apposito provvedimento di variazione del stesso. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'art. 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 28 luglio 2008 ERRANI