Art. 2. Limitazioni all'attivita' venatoria 1. Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'art. 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonche' per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti, o altre calamita'. 2. La Regione puo' adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o piu' province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonche' per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti o altre calamita'.