Art. 2.

                 Limitazioni all'attivita' venatoria



   1.  Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza,
vietare   o  ridurre  la  caccia  in  determinate  zone  per  periodi
prestabiliti  a  determinate  specie  di  fauna selvatica, tra quelle
specificate   all'art.   1,   per   motivate  ragioni  connesse  alla
consistenza  faunistica  o  per  sopravvenute  particolari condizioni
ambientali,  stagionali  e  climatiche nonche' per malattie accertate
dalle ASL provinciali competenti, o altre calamita'.
   2.  La Regione puo' adottare le limitazioni ed i divieti di cui al
comma 1  sui  territori  di  due o piu' province per ragioni connesse
alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni
ambientali,  stagionali  e  climatiche nonche' per malattie accertate
dalle ASL provinciali competenti o altre calamita'.