Art. 3. Tesserino per l'esercizio venatorio 1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato dagli organi preposti, compilato a cura del cacciatore e riconsegnato dal medesimo, come disposto dall'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto. 2. Coloro che intendano rinunciare all'attivita' venatoria devono riconsegnare il tesserino della stagione precedente entro e non oltre il 15 di ottobre. 3. Il cacciatore e' tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.