Art. 3.

                 Tesserino per l'esercizio venatorio



   1.  Il  tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato dagli
organi  preposti,  compilato a cura del cacciatore e riconsegnato dal
medesimo, come disposto dall'art. 38 della legge regionale n. 29/1994
e  successive  modifiche ed integrazioni e dalle istruzioni riportate
sul  tesserino  medesimo.  Le  annotazioni relative ai prelievi della
beccaccia  devono  essere  fatte  al  momento  del  recupero  di ogni
soggetto.
   2.  Coloro che intendano rinunciare all'attivita' venatoria devono
riconsegnare il tesserino della stagione precedente entro e non oltre
il 15 di ottobre.
   3.  Il  cacciatore  e'  tenuto  alla  raccolta  dei  bossoli delle
cartucce sparate.