Art. 5. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 1. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 le parole «validita' biennale» sono sostituite dalle parole «validita' minima annuale e massima triennale» e le parole «Ogni anno, entro il 31 maggio» sono sostituite dalle parole «Entro il 31 maggio, ad esclusione dell'anno in cui e' approvato il nuovo Calendario venatorio regionale».