Art. 5.

       Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994



   1.  Al  comma  4  dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 le
parole  «validita'  biennale» sono sostituite dalle parole «validita'
minima  annuale e massima triennale» e le parole «Ogni anno, entro il
31  maggio»  sono  sostituite  dalle  parole  «Entro il 31 maggio, ad
esclusione   dell'anno  in  cui  e'  approvato  il  nuovo  Calendario
venatorio regionale».