Art. 9. Norme finali e transitorie 1. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell'influenza aviaria, la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro che praticano l'attivita' venatoria o che svolgono la vigilanza sul territorio. 2. In attuazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica Italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con allegati e tabelle fatto a l'Aja il 15 agosto 1996) la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte a garantire la sostenibilita' del prelievo venatorio. 3. Le Province tramite il Piano faunistico venatorio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 29/1994, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della biodiversita', garantiscono la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per tutto quanto non indicato nel presente Calendario, valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.