Art. 9.

                     Norme finali e transitorie



   1.  Al  fine  di prevenire una possibile diffusione dell'influenza
aviaria,  la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro
che  praticano  l'attivita' venatoria o che svolgono la vigilanza sul
territorio.
   2.  In  attuazione  della  legge  6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione
della  Repubblica Italiana all'accordo di conservazione degli uccelli
acquatici  migratori  dell'Africa  -  Eurasia, con allegati e tabelle
fatto  a  l'Aja  il  15  agosto  1996)  la Regione adotta, qualora si
rendano   necessarie,   misure   di   tutela  volte  a  garantire  la
sostenibilita' del prelievo venatorio.
   3.  Le  Province  tramite  il  Piano  faunistico  venatorio di cui
all'art.  6  della  legge  regionale  n.  29/1994, nel rispetto della
normativa  comunitaria  in  materia  di  tutela  della biodiversita',
garantiscono  la  tutela  degli  habitat  e  delle  specie  di  fauna
selvatica  in  attuazione  delle  direttive  79/409/CEE  e 92/43/CEE,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre   1997,  n.  357,  (Regolamento  recante  attuazione  della
direttiva   92/43/CEE   relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali   e   seminaturali,   nonche'  della  flora  e  della  fauna
selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni.
   4.  Per tutto quanto non indicato nel presente Calendario, valgono
le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.