Art. 5.

                        Misura del contributo



   1.  Entro  il  30  novembre  di ogni anno i Comuni presentano alla
Giunta  regionale  le domande di ammissione ai contributi di cui alla
presente  legge;  le  domande sono corredate da idonea documentazione
predeterminata  con  atto  del  dirigente  della  struttura regionale
competente.
   2.  Entro il 28 febbraio il dirigente di cui al comma 1, compilata
la graduatoria, comunica ai richiedenti l'esito della stessa.
   3.  Il contributo e' corrisposto, nei limiti dello stanziamento di
bilancio, nella seguente misura:
    a)  40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le
cui  spiagge  siano riservate in percentuale dal 25 al 49 per cento a
spiaggia libera;
    b)  60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le
cui spiagge siano riservate in percentuale pari o superiore al 50 per
cento.
   4. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono cumulabili.
   5.  Per  gli interventi ammissibili e' riconosciuta priorita' alle
richieste  avanzate  dai  Comuni  che  si  sono dotati di progetto di
utilizzo  di cui al punto 9 della lettera b) dell'art. 8 del Piano di
utilizzazione   delle   aree   demaniali   marittime   approvato  con
deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 9 aprile 2002.