Art. 5. Misura del contributo 1. Entro il 30 novembre di ogni anno i Comuni presentano alla Giunta regionale le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge; le domande sono corredate da idonea documentazione predeterminata con atto del dirigente della struttura regionale competente. 2. Entro il 28 febbraio il dirigente di cui al comma 1, compilata la graduatoria, comunica ai richiedenti l'esito della stessa. 3. Il contributo e' corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura: a) 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale dal 25 al 49 per cento a spiaggia libera; b) 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale pari o superiore al 50 per cento. 4. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono cumulabili. 5. Per gli interventi ammissibili e' riconosciuta priorita' alle richieste avanzate dai Comuni che si sono dotati di progetto di utilizzo di cui al punto 9 della lettera b) dell'art. 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 9 aprile 2002.