Art. 10. Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) 1. Dopo il comma 2 dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007 e' inserito il seguente: «2-bis. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, puo', ogni anno, entro il 15 novembre, modificare le date di cui al comma 2.». 2. Al comma 3 dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «tre». 3. Al comma 3 dell'art. 113 della legge regionale n. 1/2007, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «tre».