Art. 10.

Modifiche  alla  legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in
                        materia di commercio)



   1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007
e' inserito il seguente:
   «2-bis.  La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di
categoria  maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale delle
imprese  del  commercio e sentiti i Comuni, puo', ogni anno, entro il
15 novembre, modificare le date di cui al comma 2.».
   2.  Al  comma  3 dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007, la
parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «tre».
   3.  Al  comma  3 dell'art. 113 della legge regionale n. 1/2007, la
parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «tre».