Art. 12. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attivita' contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni). 1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2008, e' sostituito dal seguente: «2. Gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 750.000,00 sono affidati secondo la procedura semplificata di cui all'art. 123 del codice dei contratti pubblici, salvo quanto disposto dall'art. 24. A tal fine la struttura regionale di cui al comma 1 cura la tenuta degli elenchi previsti dal suddetto art. del codice dei contratti pubblici.». 2. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «ad ogni singolo appalto» sono aggiunte le parole: «ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 125, commi 9 e 11 del codice dei contratti pubblici.». 3. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «incarichi professionali» sono inserite le seguenti: «ad esclusione degli incarichi di progettazione di cui all'art. 27 della presente legge,». 4. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 5/2008, le parole «comma 1 bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-quater».