Art. 12.

Modifiche  alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle
attivita'   contrattuali   regionali   in   attuazione   del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed
                           integrazioni).


   1.  Il  comma  2  dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2008, e'
sostituito dal seguente:
   «2.  Gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di
importo   inferiore  a  euro  750.000,00  sono  affidati  secondo  la
procedura  semplificata  di cui all'art. 123 del codice dei contratti
pubblici, salvo quanto disposto dall'art. 24. A tal fine la struttura
regionale di cui al comma 1 cura la tenuta degli elenchi previsti dal
suddetto art. del codice dei contratti pubblici.».
   2.  Al  comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 5/2008, dopo
le  parole: «ad ogni singolo appalto» sono aggiunte le parole: «ferma
restando  l'applicazione  di quanto disposto dall'art. 125, commi 9 e
11 del codice dei contratti pubblici.».
   3.  Al  comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 5/2008, dopo
le  parole:  «incarichi professionali» sono inserite le seguenti: «ad
esclusione  degli incarichi di progettazione di cui all'art. 27 della
presente legge,».
   4.  Al  comma  3  dell'art. 35 della legge regionale n. 5/2008, le
parole   «comma   1  bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comma
1-quater».