Art. 14.

Modifiche  all'art.  4  della  legge  regionale  26 aprile 2007 n. 18
(Disciplina    della    raccolta,    della   coltivazione   e   della
commercializzazione  dei  tartufi  e  valorizzazione  del  patrimonio
                       tartufigeno regionale).


   1.  All'art.  4,  comma 1 della legge regionale n. 18/2007 dopo le
parole:  «indicati  dalla legge n. 752/1985,» sono aggiunte le parole
«con  le sole seguenti modificazioni: tuber magnatum dal 15 settembre
al 31 dicembre; tuber melanosporum dal 1 novembre al 31 marzo; ».