Art. 14. Modifiche all'art. 4 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 18 (Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale). 1. All'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 18/2007 dopo le parole: «indicati dalla legge n. 752/1985,» sono aggiunte le parole «con le sole seguenti modificazioni: tuber magnatum dal 15 settembre al 31 dicembre; tuber melanosporum dal 1 novembre al 31 marzo; ».