Art. 2. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 1. Le risorse finanziarie destinate all'acquisto di mezzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale possono essere utilizzate anche per operazioni di locazione finanziaria (contratti di leasing), con obbligo di riscatto. 2. La Giunta regionale determina le modalita' tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.