Art. 2.

        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale



   1.  Le  risorse  finanziarie  destinate  all'acquisto di mezzi per
l'esercizio  del  trasporto pubblico locale possono essere utilizzate
anche per operazioni di locazione finanziaria (contratti di leasing),
con obbligo di riscatto.
   2.   La  Giunta  regionale  determina  le  modalita'  tecniche  ed
operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.