Art. 24. Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) 1. All'art. 4 della legge regionale n. 13/2006, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma: «6-bis. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del Consiglio di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono sostituiti dal Commissario nominato il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'art. 2, non sono sostituiti dal Commissario e si applicano le procedure di cui al comma 6.».