Art. 24.

Modifiche  alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del
                  Consiglio delle Autonomie Locali)



   1.  All'art.  4 della legge regionale n. 13/2006, dopo il comma 6,
e' aggiunto il seguente comma:
   «6-bis. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti
del  Consiglio  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d)
sono  sostituiti  dal Commissario nominato il quale esprime un numero
di  voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui
alle lettere e) e g) del comma 1 dell'art. 2, non sono sostituiti dal
Commissario e si applicano le procedure di cui al comma 6.».