Art. 4.

Modifiche  alla  legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (testo unico in
materia  di  trasporto  di  persone  mediante servizi pubblici non di
                               linea)



   1.  La lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n.
25/2007 e' soppressa.
   2.  Il  comma  2  dell'art. 25 della legge regionale n. 25/2007 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  I  contributi  di  cui  all'art.  23,  anche cumulabili, sono
concessi  fino  al  tetto  massimo  complessivo  di euro 5.000,00 per
ciascun richiedente.».
   3. All'art. 26 della legge regionale n. 25/2007, le parole: «dalla
data  di  erogazione  del contributo.» sono sostituite dalle seguenti
«dalla data di concessione del contributo.».
   4.  Al  comma  2 dell'art. 36 della legge regionale n. 25/2007, le
parole:  «entro  e  non  oltre  dodici  mesi dalla data di entrata in
vigore  della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 dicembre 2008.».