Art. 4. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/2007 e' soppressa. 2. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/2007 e' sostituito dal seguente: «2. I contributi di cui all'art. 23, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente.». 3. All'art. 26 della legge regionale n. 25/2007, le parole: «dalla data di erogazione del contributo.» sono sostituite dalle seguenti «dalla data di concessione del contributo.». 4. Al comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 25/2007, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008.».