Art. 9. Diritti per la tenuta del registro delle imprese che svolgono attivita' di recupero rifiuti in procedura semplificata 1. I diritti per la tenuta del registro in cui vengono iscritte le imprese che svolgono attivita' di recupero rifiuti in procedura semplificata sono versati, nella misura e con le modalita' determinate dai provvedimenti legislativi statali, alla Provincia ora competente ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale). 2. La lettera d) del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell'art. 25 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono abrogati.