Art. 9.

Diritti  per  la  tenuta  del  registro  delle  imprese  che svolgono
       attivita' di recupero rifiuti in procedura semplificata



   1. I diritti per la tenuta del registro in cui vengono iscritte le
imprese  che  svolgono  attivita'  di  recupero  rifiuti in procedura
semplificata   sono   versati,   nella  misura  e  con  le  modalita'
determinate dai provvedimenti legislativi statali, alla Provincia ora
competente  ai  sensi  dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152  (Norme  in  materia  ambientale), come modificato dal
decreto  legislativo  16  gennaio  2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive  ed integrative decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale).
   2.  La  lettera d) del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell'art. 25 della
legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e
conferimento  delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia) sono abrogati.