Art. 10.

                         Fondo di rotazione



   1.  Ai  fini  della  concessione  degli  aiuti rimborsabili di cui
all'art.  3,  comma  1,  lettera  b)  e' costituito presso F.I.L.S.E.
S.p.a.  un  Fondo  di  rotazione. Nel bando di cui all'art. 5 comma 2
relativo agli aiuti di cui al comma 1, sono individuati il periodo di
ammortamento,     la    percentuale    massima    di    finanziamento
sull'investimento  nonche'  le  modalita'  di  rientro  nel  bilancio
regionale,  in  applicazione  di  quanto  disposto dall'art. 72 della
legge  27  dicembre  2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003).