Art. 10. Fondo di rotazione 1. Ai fini della concessione degli aiuti rimborsabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e' costituito presso F.I.L.S.E. S.p.a. un Fondo di rotazione. Nel bando di cui all'art. 5 comma 2 relativo agli aiuti di cui al comma 1, sono individuati il periodo di ammortamento, la percentuale massima di finanziamento sull'investimento nonche' le modalita' di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003).