Art. 12.

                  Revoca o riduzione del contributo



   1.  Il contributo e' revocato e si procede al recupero delle somme
eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando:
    a)  vengano  accertate  gravi  irregolarita' nella documentazione
giustificativa della spesa;
    b)  l'intervento  non venga effettuato in conformita' al progetto
approvato  dal  Comune  o  entro  i  termini  indicati  nell'atto  di
concessione;
    c) i beneficiari dichiarino di rinunciare al contributo concesso;
    d) non venga rispettato il vincolo di cui all'art. 11;
    e)  sia cessata, o mai iniziata, l'attivita' ricettiva esercitata
nell'immobile per il quale sono stati concessi i contributi.
   2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1, lettere a) e b) puo' essere
disposta,   in   via   alternativa,   la   riduzione  del  contributo
commisurandolo  alle spese effettivamente e conformemente sostenute e
documentate,  purche'  la  realizzazione parziale delle opere o degli
acquisti consenta la fruibilita' di quanto realizzato.