Art. 12. Revoca o riduzione del contributo 1. Il contributo e' revocato e si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando: a) vengano accertate gravi irregolarita' nella documentazione giustificativa della spesa; b) l'intervento non venga effettuato in conformita' al progetto approvato dal Comune o entro i termini indicati nell'atto di concessione; c) i beneficiari dichiarino di rinunciare al contributo concesso; d) non venga rispettato il vincolo di cui all'art. 11; e) sia cessata, o mai iniziata, l'attivita' ricettiva esercitata nell'immobile per il quale sono stati concessi i contributi. 2. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b) puo' essere disposta, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente e conformemente sostenute e documentate, purche' la realizzazione parziale delle opere o degli acquisti consenta la fruibilita' di quanto realizzato.