Art. 13.

                Modalita' di applicazione degli aiuti



   1.  I  contributi  sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio,   nell'ambito  del  regime  «de  minimis»,  secondo  quanto
previsto  dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre  2006,  relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE.