Art. 13. Modalita' di applicazione degli aiuti 1. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nell'ambito del regime «de minimis», secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.