Art. 2.

                        Iniziative regionali



   1.   La  Regione  promuove  iniziative  di  carattere  finanziario
attraverso  appositi  accordi  o  convenzioni  con  enti  economici e
finanziari,  istituti di credito, confidi e associazioni di categoria
degli  operatori  turistici,  che  agevolino  l'accesso al credito da
parte  delle  P.M.I.  operanti  nel  settore  turistico  mediante  la
possibilita' di accedere a finanziamenti a condizioni favorevoli.