Art. 2. Iniziative regionali 1. La Regione promuove iniziative di carattere finanziario attraverso appositi accordi o convenzioni con enti economici e finanziari, istituti di credito, confidi e associazioni di categoria degli operatori turistici, che agevolino l'accesso al credito da parte delle P.M.I. operanti nel settore turistico mediante la possibilita' di accedere a finanziamenti a condizioni favorevoli.