Art. 5.

            Soggetti destinatari e misura del contributo



   1. Il Piano di programmazione turistica triennale, di cui all'art.
7  della  legge  regionale  4  ottobre  2006,  n.  28 (Organizzazione
turistica   regionale),  individua  le  priorita'  nell'ambito  delle
iniziative  ammesse  ai sensi dell'art. 4 della presente legge, degli
ambiti  territoriali da privilegiare nonche' dei soggetti beneficiari
individuati tra le P.M.I. operanti nel settore turistico.
   2. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici e dei criteri
inseriti  nel  Piano  di  cui al comma 1, emana annualmente bandi per
selezionare  le  iniziative  ammesse  ad agevolazione, nei quali sono
indicati  lo  stanziamento  complessivo,  le  tipologie di intervento
nonche' la tipologia e la misura dell'agevolazione stessa.
   3. I bandi di cui al comma 2 sono emanati entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione
del bilancio di previsione annuale.
   4.  L'ammontare  dei mutui ammessi a contributo in conto interessi
di  cui  all'art.  3,  lettera  a)  non  puo' essere inferiore a euro
150.000,00  e  superiore  a  euro  1.000.000,00.  I  contributi  sono
concessi  in  forma  attualizzata  e  sono  liquidati direttamente ai
beneficiari alla scadenza della prima rata di ammortamento.
   5.  Gli  aiuti  rimborsabili  di  cui  all'art. 3, lettera b) sono
concessi  a un tasso non inferiore allo 0,50 per cento con un periodo
di  ammortamento  e  una  percentuale  massima  sull'investimento  da
definirsi  nel  relativo  bando.  Gli  aiuti rimborsabili non possono
essere inferiori a euro 150.000,00 e superiori a euro 1.000.000,00.