Art. 5. Soggetti destinatari e misura del contributo 1. Il Piano di programmazione turistica triennale, di cui all'art. 7 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale), individua le priorita' nell'ambito delle iniziative ammesse ai sensi dell'art. 4 della presente legge, degli ambiti territoriali da privilegiare nonche' dei soggetti beneficiari individuati tra le P.M.I. operanti nel settore turistico. 2. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici e dei criteri inseriti nel Piano di cui al comma 1, emana annualmente bandi per selezionare le iniziative ammesse ad agevolazione, nei quali sono indicati lo stanziamento complessivo, le tipologie di intervento nonche' la tipologia e la misura dell'agevolazione stessa. 3. I bandi di cui al comma 2 sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale. 4. L'ammontare dei mutui ammessi a contributo in conto interessi di cui all'art. 3, lettera a) non puo' essere inferiore a euro 150.000,00 e superiore a euro 1.000.000,00. I contributi sono concessi in forma attualizzata e sono liquidati direttamente ai beneficiari alla scadenza della prima rata di ammortamento. 5. Gli aiuti rimborsabili di cui all'art. 3, lettera b) sono concessi a un tasso non inferiore allo 0,50 per cento con un periodo di ammortamento e una percentuale massima sull'investimento da definirsi nel relativo bando. Gli aiuti rimborsabili non possono essere inferiori a euro 150.000,00 e superiori a euro 1.000.000,00.