Art. 6. Iniziative ammesse 1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) le iniziative concernenti: a) l'acquisto ed il miglioramento di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e di accessibilita' per disabili per le seguenti strutture: strutture ricettive esistenti e classificate albergo, albergo diffuso, residenza d'epoca, residenza turistico-alberghiera, locanda, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanze, limitatamente ad interventi coerenti con la trasformazione in campeggio o villaggio turistico, casa per ferie, ostello per la gioventu', affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del titolo VI, capo II della legge regionale n. 2/2008, rifugi alpini o escursionistici nonche' case e appartamenti per vacanze limitatamente alle unita' abitative di proprieta' del gestore; b) la riqualificazione ed il miglioramento di stabilimenti balneari e l'allestimento di spiagge libere attrezzate; c) l'allestimento e l'organizzazione in comune di servizi di prenotazione o complementari all'attivita' ricettiva; d) la realizzazione, la riqualificazione e il miglioramento di parchi tematici.