Art. 6.

                         Iniziative ammesse



   1.  Sono  ammesse  a  contributo  ai  sensi  dell'art. 3, comma 1,
lettera c) le iniziative concernenti:
    a) l'acquisto ed il miglioramento di impianti, macchinari, arredi
e  attrezzature,  ivi  compresi gli interventi per l'adeguamento alle
normative  vigenti  in  materia  di sicurezza e di accessibilita' per
disabili  per  le seguenti strutture: strutture ricettive esistenti e
classificate  albergo,  albergo diffuso, residenza d'epoca, residenza
turistico-alberghiera, locanda, campeggio, villaggio turistico, parco
per   vacanze,   limitatamente   ad   interventi   coerenti   con  la
trasformazione  in  campeggio  o villaggio turistico, casa per ferie,
ostello   per   la   gioventu',   affittacamere   in  possesso  della
classificazione  attribuita  dalla  Provincia  a norma del titolo VI,
capo   II   della   legge   regionale  n.  2/2008,  rifugi  alpini  o
escursionistici nonche' case e appartamenti per vacanze limitatamente
alle unita' abitative di proprieta' del gestore;
    b)  la  riqualificazione  ed  il  miglioramento  di  stabilimenti
balneari e l'allestimento di spiagge libere attrezzate;
    c)  l'allestimento  e  l'organizzazione  in  comune di servizi di
prenotazione o complementari all'attivita' ricettiva;
    d)  la  realizzazione,  la riqualificazione e il miglioramento di
parchi tematici.