Art. 9. Funzioni amministrative 1. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi di cui all'art. 3, la Regione puo' avvalersi di FI.L.S.E. S.p.a. o delle Province. 2. Con apposita relazione, comprensiva dei relativi dati statistici, la Giunta regionale viene annualmente informata sull'andamento dell'attivita'.