Art. 9.

                       Funzioni amministrative



   1.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  amministrative relative
all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi di cui all'art. 3,
la Regione puo' avvalersi di FI.L.S.E. S.p.a. o delle Province.
   2.   Con   apposita   relazione,  comprensiva  dei  relativi  dati
statistici,   la   Giunta   regionale   viene  annualmente  informata
sull'andamento dell'attivita'.