Art. 37.
                      Certificato di agibilita'

   1.   Il   certificato   di  agibilita'  attesta  che  l'intervento
realizzato   corrisponde   al  progetto  approvato  con  permesso  di
costruire  o presentato con DIA e che lo stesso risponde ai requisiti
di  sicurezza,  igiene,  salubrita'  e risparmio energetico richiesti
dalla   normativa   vigente  in  relazione  alla  destinazione  d'uso
dell'immobile   o   del   manufatto   oggetto   dell'intervento.  Nel
certificato  di  agibilita'  dovra'  essere  indicata la destinazione
d'uso del progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche
al progetto originario a seguito di varianti allo stesso apportate.
   2.  Il  certificato di agibilita' deve essere richiesto al comune,
entro  sessanta  giorni  dalla  ultimazione  dei  lavori o dalla data
dell'avvenuto  cambio d'uso, dal titolare del permesso di costruire o
dal  soggetto  che  ha presentato la DIA ovvero dai loro successori o
aventi causa, per i seguenti interventi:
    a) nuova costruzione;
    b) ristrutturazione edilizia;
    c)  modifiche di destinazione d'uso sia conseguenti ad interventi
edilizi sia meramente funzionali.
   3. Per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria e non rientranti
nei  casi  indicati  al  comma  2  tiene  luogo  del  certificato  di
agibilita'  il  certificato  di  collaudo  finale di cui all'art. 26,
comma 10.
   4.  La  domanda  di  rilascio  del  certificato di agibilita' deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
    a)  copia  della  richiesta  di  accatastamento  dell'edificio  o
dell'unita'  immobiliare,  sottoscritta  dallo  stesso richiedente il
certificato  di  agibilita'  e corrispondente alla destinazione d'uso
prevista nel progetto approvato;
    b)   dichiarazione,   attestata  dal  progettista  o  da  tecnico
abilitato,  di conformita' dell'opera realizzata rispetto al progetto
approvato,  ivi  comprese le eventuali varianti in corso d'opera gia'
eseguite  di  cui all'art. 25, nonche' della rispondenza della stessa
ai  requisiti di sicurezza, igiene, salubrita' e risparmio energetico
e  alla  normativa  in  materia di accessibilita' e superamento delle
barriere architettoniche;
    c)   dichiarazione  dell'impresa  installatrice  che  attesta  la
conformita'  degli  impianti  installati negli edifici adibiti ad uso
civile  alle  prescrizioni della vigente normativa ovvero certificato
di collaudo degli stessi, ove previsto;
    d) certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del decreto
del  Pesidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche ed
integrazioni  e  certificato  attestante  la  conformita' delle opere
eseguite    nelle   zone   sismiche   rilasciato   dalla   competente
amministrazione   provinciale   nei   casi   previsti  dalla  vigente
legislazione regionale;
    e)  eventuale  ulteriore  documentazione prevista dal regolamento
edilizio.
   5.  Il  competente ufficio comunale comunica al richiedente, entro
dieci  giorni  dalla  ricezione della richiesta di cui al comma 2, il
nominativo  del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
   6.  Il responsabile del procedimento e' tenuto a verificare che la
domanda  di  rilascio  del certificato di agibilita' sia corredata di
tutti  gli  elementi  indicati  al  comma  4 e in caso di riscontrate
carenze  deve  richiedere  in un'unica soluzione l'integrazione degli
atti  entro  il  termine massimo di trenta giorni dalla presentazione
della  domanda. Tale richiesta comporta l'interruzione del termine di
cui  al  comma  7,  che  riprende a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
   7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
previa  eventuale  ispezione  dell'immobile  o manufatto, rilascia il
certificato  di  agibilita'  verificata  la  documentazione di cui al
comma 4:
    a)  entro  quarantacinque  giorni dalla data di ricevimento della
domanda  nel  caso  in  cui  sul  progetto  di  intervento  sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L.;
    b)  entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda
nel  caso  in  cui  il  parere  dell'A.S.L.  sia  stato sostituito da
autocertificazione.
   Trascorso  il  termine di cui alla lettera a) o b) l'agibilita' si
intende rilasciata.
   8.  Il  rilascio del certificato di agibilita' a norma del comma 7
non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita'
di  un immobile o manufatto o di parti di esso ai sensi dell'art. 222
del  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265 (approvazione del testo
unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche ed integrazioni.
   9.  La  mancata  presentazione  delle  domande  di  certificato di
agibilita'  o  del certificato del collaudo finale e dei documenti di
cui  al  comma 4, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 1000,00.