Art. 37. Certificato di agibilita' 1. Il certificato di agibilita' attesta che l'intervento realizzato corrisponde al progetto approvato con permesso di costruire o presentato con DIA e che lo stesso risponde ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrita' e risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile o del manufatto oggetto dell'intervento. Nel certificato di agibilita' dovra' essere indicata la destinazione d'uso del progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche al progetto originario a seguito di varianti allo stesso apportate. 2. Il certificato di agibilita' deve essere richiesto al comune, entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori o dalla data dell'avvenuto cambio d'uso, dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la DIA ovvero dai loro successori o aventi causa, per i seguenti interventi: a) nuova costruzione; b) ristrutturazione edilizia; c) modifiche di destinazione d'uso sia conseguenti ad interventi edilizi sia meramente funzionali. 3. Per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria e non rientranti nei casi indicati al comma 2 tiene luogo del certificato di agibilita' il certificato di collaudo finale di cui all'art. 26, comma 10. 4. La domanda di rilascio del certificato di agibilita' deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio o dell'unita' immobiliare, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita' e corrispondente alla destinazione d'uso prevista nel progetto approvato; b) dichiarazione, attestata dal progettista o da tecnico abilitato, di conformita' dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, ivi comprese le eventuali varianti in corso d'opera gia' eseguite di cui all'art. 25, nonche' della rispondenza della stessa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrita' e risparmio energetico e alla normativa in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche; c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni della vigente normativa ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto; d) certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del decreto del Pesidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni e certificato attestante la conformita' delle opere eseguite nelle zone sismiche rilasciato dalla competente amministrazione provinciale nei casi previsti dalla vigente legislazione regionale; e) eventuale ulteriore documentazione prevista dal regolamento edilizio. 5. Il competente ufficio comunale comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Il responsabile del procedimento e' tenuto a verificare che la domanda di rilascio del certificato di agibilita' sia corredata di tutti gli elementi indicati al comma 4 e in caso di riscontrate carenze deve richiedere in un'unica soluzione l'integrazione degli atti entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Tale richiesta comporta l'interruzione del termine di cui al comma 7, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'immobile o manufatto, rilascia il certificato di agibilita' verificata la documentazione di cui al comma 4: a) entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui sul progetto di intervento sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L.; b) entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui il parere dell'A.S.L. sia stato sostituito da autocertificazione. Trascorso il termine di cui alla lettera a) o b) l'agibilita' si intende rilasciata. 8. Il rilascio del certificato di agibilita' a norma del comma 7 non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di un immobile o manufatto o di parti di esso ai sensi dell'art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche ed integrazioni. 9. La mancata presentazione delle domande di certificato di agibilita' o del certificato del collaudo finale e dei documenti di cui al comma 4, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 1000,00.